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R.E.N.T.Ri – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Il D.Lgs 116/2020 ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, denominato R.E.N.T.Ri.

COSA È R.E.N.T.Ri?

E’ il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. Ad oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti attuativi che regolano gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del registro elettronico.

Il sistema, attivo in forma sperimentale dal giugno 2021, mira all’assolvimento tramite gestione digitale degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

CHI GESTISCE R.E.N.T.Ri?

Il RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizza ed è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e prevede due sezioni:

  • Anagrafica: comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  • Tracciabilità: comprensiva dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica:
• gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi;
• gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
• chi opera in qualità di commerciante e intermediari di rifiuti pericolosi;
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti).

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

TEMPI DI ISCRIZIONE

Le tempistiche per l’iscrizione al RENTRi decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento negli scaglioni di seguito riportati:
• a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
• a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
• a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Non appena saranno emanati i decreti attuativi avremo maggiori indicazioni in merito.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI – OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Spesso sentiamo parlare di Movimentazione Manuale dei Carichi e dei rischi collegati a questo tipo di attività.

In questo articolo cercheremo di approfondire brevemente il significato di questo termine e di individuare i principali obblighi a carico del Datore di Lavoro affinché esponga il meno possibile i suoi dipendenti ai rischi collegati a questo tipo di attività.

QUAL’E’ IL SIGNIFICATO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI?

Il D.Lgs 81/2008 con il termine Movimentazione Manuale dei Carichi, conosciuto anche con l’acronimo MMC, intende tutte le attività che comportano:

  • Sollevare
  • Deporre
  • Spingere
  • Tirare
  • Portare
  • Spostare

un carico, cioè un peso.

Il Datore di Lavoro, qualora all’interno della propria Azienda ci siano attività che comportano, a carico dei lavoratori, la Movimentazione Manuale dei Carichi, è obbligato ad effettuare la valutazione del rischio specifica per Movimentazione Manuale dei Carichi.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Secondo il Testo Unico Sicurezza il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare misure organizzative necessarie e a ricorrere a mezzi ed attrezzature meccaniche appropriate per evitare o ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi.

Qualora non fosse possibile eliminare questo tipo di attività il Datore di Lavoro dovrà fornire ai lavoratori mezzi e dispositivi per ridurre al minimo il rischio che deriva da questa attività specifica.

Nello specifico il Datore di Lavoro dovrà:

  • organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
  • valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro da svolgere;
  • evitare o ridurre i rischi, in particolare quelli legati a patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate e tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
  • sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria.
  • fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
  • assicurare loro la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;
  • fornire ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E METODI UTILIZZATI

Per la valutazione del rischio vengono utilizzati diversi metodi a seconda della tipologia di movimentazione del carico che viene effettuata dal lavoratore.

Uno dei metodi applicati è il metodo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) per tutte le attività di sollevamento e trasporto.

Il procedimento permette di determinare, per ogni azione di sollevamento, “il limite di peso raccomandato”. Si tratta di un metodo in grado di determinare un indice numerico di rischio in base alle diverse caratteristiche del movimento (forma del peso, posizione baricentro, distanza da percorre) il genere (maschio o femmina) e l’età del lavoratore.

Un altro metodo utilizzato è il metodo OCRA  (Occupational Repetitive Action)  nello specifico per la movimentazione ripetitiva degli arti superiori. Svolgere compiti ripetitivi può causare una riduzione della produttività e affaticamento per questo motivo risulta necessario la valutazione del rischio di movimenti ripetuti. ll metodo OCRA  è stato sviluppato per analizzare il rischio  per gli arti superiori di lavoratori addetti a compiti in cui sono presenti i vari fattori di rischio (ripetitività, forza, posture/movimenti incongrui, assenza di periodi di recupero, ecc.).

Infine, viene adottato il metodo Snook Ciriello, per il rischio legato alle azioni di traino e spinta. Questo metodo si basa sull’utilizzo di tavole-tabelle sperimentali da cui ricavare i valori limite raccomandati da confrontare con i valori misurati delle azioni di traino e/o spinta; tiene conto del sesso di chi compie l’azione e delle caratteristiche del peso e dell’azione di sollevamento (altezza, frequenza ecc.)

QUALI SONO I RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI?

Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimentazione manuale dei carichi può essere la causa dello sviluppo di patologie che incidono negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare della colonna vertebrale causando lo sviluppo di patologie dovute alla graduale usura dell’apparato muscolo scheletrico (cervicalgie, ernia del disco, lombalgie e discopatie).

Inoltre, ci sono rischi legati al carico stesso che potrebbe cadere provocando ferite o fratture, può essere caldo o tagliente e provocare ustioni, può essere ingombrante o instabile e non garantire una buona visuale a chi lo trasporta provocando cadute e inciampi.

 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il riferimento legislativo per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è costituito dal Titolo VI e dall’allegato XXXIII del D.Lgs 81/08.

Per effettuare questo tipo di valutazione dei rischi il Datore di Lavoro deve utilizzare, ove applicabili:

  • le norme tecniche
  • le buone prassi
  • le linee guida

Come indicato precedentemente, i principali metodi di valutazione del rischio MMC sono i seguenti:

  • metodo NIOSH
  • metodo OCRA
  • metodo Snook e Ciriello

I metodi sopra citati sono stati recepiti in alcune norme tecniche, richiamate anche nel D.Lgs 81/08, in particolare:

  • UNI ISO 11228-1 relativa alla valutazione del rischio per le attività di sollevamento e trasporto
  • UNI ISO 11228-2 relativa alle attività di traino e spinta
  • UNI ISO 11228-3 relativa alla valutazione del rischio per movimenti ripetuti

Infine, a completamento di queste norme si aggiunge il Technical Report ISO TR 12295.

Per maggiori dettagli e se hai bisogno di supporto per comprendere le varie normative vigenti per effettuare la valutazione specifica della movimentazione dei carichi nella tua azienda, contattaci, un nostro consulente esperto ti fornirà la consulenza di cui hai bisogno.

SICUREZZA SUL LAVORO: I PRINCIPALI OBBLIGHI

La normativa che regola la materia della salute e della sicurezza sul lavoro è molto vasta e complessa e, spesso, la sua comprensione risulta difficile per i Datori di Lavoro sui quali ricadono gli obblighi principali.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è importante sotto molteplici aspetti, ma il più rilevante riguarda la salute dei dipendenti.

Recenti indagini di settore hanno evidenziato quanto, una corretta politica orientata alla sicurezza dei lavoratori, porti un sicuro ritorno positivo in azienda, non solo per ciò che concerne i rapporti umani, ma anche in termini di redditività.

Benessere psico-fisico, tranquillità ambientale e positività diffusa sono solo alcuni dei benefit che possono svilupparsi nell’ambiente lavorativo grazie ad un mirato investimento su prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro.

I dubbi relativi alla sicurezza sono molteplici vista la complessità della materia stessa.

In questo articolo cerchiamo di spiegare brevemente gli obblighi principali previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza lavoro.

COSA SI INTENDE PER SICUREZZA SUL LAVORO?

Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all’insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna mettere in atto all’interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti.

Il Datore di Lavoro deve porre l’attenzione su due principi fondamentali:

  • Prevenzione: ovvero le misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso;
  • Protezione: ovvero le misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica;
QUAL E’ LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008, conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, il quale ha abrogato o assorbito le normative precedenti.

QUANDO E’ OBBLIGATORIA LA SICUEZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?

Gli obblighi sanciti dal Testo Unico si applicano in tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente, compresi i tirocinanti, lavori a progetto e studenti impiegati nell’alternanza scuola lavoro.

A tal proposito il D.Lgs 81/2008, per evitare fraintendimenti, specifica la definizione di lavoratore “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”

PERCHE’ FARE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?

La sicurezza sul lavoro è importante perché consente di eliminare, ridurre o, comunque, controllare:

  • fattori rischio derivanti dai processi lavorativi;
  • incidenti e infortuni per i lavoratori;
  • l’insorgere di malattie professionali;

Si rivela utile, dunque, per garantire e tutelare il benessere psico-fisico dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo sviluppo dell’azienda stessa.

QUALI SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA?

I principi fondamentali su cui si basa tutto il sistema della sicurezza sul lavoro sono:

  • valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti;
  • eliminare o ridurre tali rischi sostituendoli alla fonte;
  • limitare l’utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro;
  • effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori;
  • informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza;
  • informare e formare i rappresentanti della sicurezza aziendale;
  • consultare i rappresentanti per la sicurezza e renderli partecipi della situazione aziendale;
  • programmare e attuare misure di sicurezza adatte;
  • vigilare sull’effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI A CARICO DELLE AZIENDE?

Gli adempimenti in materia di sicurezza sono diversi e l’obbligo di attuarli è nella maggior parte dei casi una responsabilità del Datore di Lavoro.

Uno degli obblighi principali è sicuramente la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, cioè un testo che evidenzi tutti i rischi presenti all’interno dell’azienda.

Oltre, a questo adempimento il Datore di Lavoro dovrà:

  • assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace;
  • nominare le principali figure partecipi della sicurezza;
  • programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria;
  • provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva;
  • provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità.

Il Datore di Lavoro nella gestione di tutti i numerosi adempimenti normativi sopra citatati può chiedere supporto ad un consulente esterno esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La nostra società di consulenza offre servizi alle aziende mirati, attraverso il confronto con il Datore di Lavoro, vi guideremo verso un corretto concetto di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, vi ricorderemo le principali scadenze da rispettare previste dal D.lgs 81/08 oltre a fornivi tutte le informazioni sulle novità dei possibili aggiornamenti del Testo Unico Sicurezza Lavoro per tutelarvi dalle nuove e pensanti sanzioni che negli ultimi anni si sono decisamente inasprite.

 

 

 

 

 

 

STRESS LAVORO CORRELATO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il termine “stress lavoro-correlato” fu introdotto per la prima volta in Italia in forma esplicita nell’articolo 28 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Lo stress non è sempre negativo in quanto è dimostrato come esso possa costituire una possibilità sia per l’individuo sia per l’azienda, essendo a volte un acceleratore delle capacità umane.

I problemi, tuttavia, si verificano quando lo stress è troppo elevato o se la situazione stressante si prolunga eccessivamente nel tempo, con possibili conseguenze sia a livello fisico che psichico.

Data la complessità del fenomeno e la maggiore consapevolezza della sua presenza e degli effetti sulla salute e benessere dei lavoratori è considerato un rischio emergente.

In questo articolo spiegheremo qual è il significato di questo termine, quali sono i suoi sintomi e le sue cause, ma soprattutto come effettuare una valutazione del rischio di stress da lavoro correlato secondo le normative vigenti.

COSA SIGNIFICA IL TERMINE STRESS LAVORO CORRELATO?

Nel D.Lgs 81/2008 lo stress è definito come una condizione, accompagnata da malessere e disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali e derivano dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di essere all’altezza delle aspettative.

Lo stress, come specificato dalla normativa vigente, non è considerato una malattia ma una situazione prolungata tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO?

Il Datore di Lavoro, come specificato dall’art 28 del D.Lgs 81/2008, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti all’interno della sua azienda, compresi quelli collegati allo stresso lavoro correlato.

La valutazione specifica dello stress lavoro correlato è obbligatoria dal 31/12/2010, e deve essere ripetuta ogni due anni per le aziende a rischio basso.

Nel caso in cui il risultato della valutazione dovesse indicare un rischio medio o elevato la valutazione dovrà essere ripetuta annualmente.

COME VALUTARE LO STRESS DA LAVORO CORRELATO?

Il D.lgs 81/2008 impone l’obbligo di valutazione e gestione per lo stress lavoro correlato nel rispetto di quanto contenuto in un altro riferimento normativo ovvero l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004. Il Datore di lavoro con il supporto di RSPP, Medico Competente e RLS dovrà predisporre questa valutazione specifica all’interno della sua azienda.

Durante la valutazione del rischio bisogna individuare:

  • i sintomi di stress lavorativo
  • i soggetti che li manifestano
  • le fonti e i fattori di stress nell’ambiente di lavoro
QUALI SONO LE CAUSE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO?

Nel corso degli ultimi anni, a seguito di studi condotti in materia, sono stati individuati diversi fattori individuabili come causa o fonte di stress per i lavoratori. Questi fattori di rischio sono stati raggruppati in due macrocategorie:

  • fattori relativi al contesto lavorativo: scarsa comunicazione, scarsa definizione degli obbiettivi aziendali, mancata definizione del ruolo del lavoratore all’interno dell’azienda, mancanza di evoluzione nella carriera, scarsa retribuzione, conflitti interpersonali, tensioni che derivano dal contesto familiare o dalla vita privata che si ripercuotono sulla situazione lavorativa
  • fattori relativi ai contenuti lavorativi: legati all’ambiente e alle attrezzature di lavoro, carenza di varietà delle mansioni, mansioni noiose, carico e ritmo di lavoro inadeguato, pressioni dall’alto, lavoro a turni, orari di lavoro rigidi e imprevedibili che si riflettono sulla vita del lavoratore.
QUALI SONO I SINTOMI DELLO STRESS LAVORO CORRELATO?

I sintomi dello stress lavoro correlato sono anch’essi riconducibili a due categorie in base al livello a cui si manifestano. Queste due categorie sono composte da:

sintomi rilevati a livello aziendale:

– alto tasso di assenteismo

– aumento infortuni lavoro

assenze per malattia

turnover

scarso rendimento di produttività

problemi di natura disciplinare

sintomi a livello individuale:

-sintomi di natura emotiva (tensione nervosa, depressione, irritabilità ecc..)

-sintomi di natura cognitiva (mancanza di concentrazione, stati di confusione, difficoltà nel prendere decisioni)

– sintomi di natura fisiologica (abuso di alcol, abuso di sostanze stupefacenti, abuso di tranquillanti o stimolanti, tabagismo)

– sintomi di natura comportamentale (disturbi del sonno, disturbi cardiaci, disturbi respiratori, frequenti cefalee)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: IL METODO INAIL

L’INAIL, nel 2017, ha sviluppato un modello molto efficace per la valutazione del rischio da Stress lavoro correlato che si articola nelle seguenti 4 fasi:

  • Fase propedeutica: preparare e organizzare le attività da svolgere durante la valutazione del rischio
  • Fase della valutazione preliminare: valutare gli indicatori organizzativi di natura oggettiva tramite analisi di eventi sentinella e degli indicatori di contenuto e contesto lavorativo
  • Fase della valutazione approfondita: rilevare le percezioni dei lavoratori in base a contenuto e contesto lavorativo
  • Fase di pianificazione degli interventi: individuare, pianificare e attuare misure e interventi correttivi volti ad eliminare o ridurre il rischio

Se la tua azienda non ha ancora effettuato la valutazione specifica da stress lavoro carrellato, affidati a noi. Uno nostro esperto in materia ti darà il supporto per adeguarti alle normative vigenti in materia di stress lavoro.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’articolo 20 del Decreto Legislativo 81/2008 riporta gli obblighi a carico di tutti i lavoratori.

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Tra le varie disposizioni previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, il lavoratore deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

Infine, il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione ed addestramento, organizzati dal Datore di Lavoro, sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.

CHE COSA SONO I DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)?

Il D.Lgs 81/08 definisce i Dispositivi di Protezione Individuale come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

I DPI devono essere scelti come seconda alternativa, in quanto il Datore di Lavoro come priorità deve definire un programma di attività che hanno lo scopo di prevenire il rischio all’interno della sua organizzazione.

QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I DPI?

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere marchiati CE.

La marcatura CE deve essere ben visibile sul dispositivo e se ciò non fosse possibile a causa della natura del DPI, la marcatura CE deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI, come ad esempio, le istruzioni per l’uso.

Inoltre, il fabbricante di Dispositivi di Protezione Individuale deve redigere la nota informativa in cui vengono specificate le istruzioni di utilizzo e le informazioni contenenti le modalità di magazzinaggio, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e di disinfezione.

Infine, un DPI per essere utilizzato deve presentare delle caratteristiche specifiche, tra esse ricordiamo:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire;
  • non costituire un rischio maggiore per il lavoratore che se ne serve;
  • essere adeguati alle caratteristiche del luogo lavorativo;
  • essere adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo;
  • essere ergonomici e funzionali alla salute dei lavoratori;
  • in caso di utilizzo di più DPI essi devono necessariamente essere compatibili tra loro;
  • essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
  • essere conformi e regolari secondo le normative in vigore;
CLASSIFICAZIONE DEI DPI

I DPI sono classificati in 3 tre categorie, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, Regolamento (UE) 2016/425.

I Dispositivi di Protezione Individuale di prima categoria (categoria I) proteggono il lavoratore dai seguenti rischi minimi:

  • Lesioni meccaniche superficiali
  • Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
  • Contatto con superfici calde che non superino i 50°C
  • Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole
  • Condizioni atmosferiche di natura non estrema

I Dispositivi di Protezione Individuale di seconda categoria (categoria II) sono quelli che non rientrano né nella prima categoria, né nella terza categoria.

I Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria (categoria III) proteggono il lavoratore dai rischi che potrebbero causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili:

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute
  • Atmosfere con carenza di ossigeno
  • Agenti biologici nocivi
  • Radiazioni ionizzanti
  • Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
  • Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aira -50°C o inferiore
  • Cadute dall’alto
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione
  • Annegamento
  • Tagli da seghe a catena portatili
  • Getti ad alta pressione
  • Ferite da proiettile o da coltello
  • Rumore nocivo

Per i lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria, l’articolo 77 del D.Lgs 81/08 impone l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo degli stessi.

CONTROLLI E SCADENZE

Tutti i Dispositivi di Protezione individuale devono essere verificati visivamente dai lavoratori prima del loro utilizzo. Qualora il lavoratore riscontri delle anomalie deve comunicarlo tempestivamente al Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto.

In aggiunta i DPI dovranno essere sottoposti a controlli regolari secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti e riportate nelle istruzioni obbligatorie che devono accompagnare il dispositivo stesso.

Le istruzioni per la manutenzione dei DPI dovranno indicare la periodicità dei controlli e specificare se questi devono essere eseguiti da ditte specializzate.

In merito alla scadenza, deve essere sempre specificata dal fabbricante del dispositivo, che deve obbligatoriamente riportare nelle istruzioni la durata del Dispositivo di Protezione Individuale.

MODELLO OT23, RIDUZIONE TASSO INAIL

Il 28 febbraio 2023 sarà il termine ultimo entro il quale il Datore di Lavoro in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, può presentare la domanda all’Inail di riduzione del tasso medio per prevenzione.

L’INAIL premia ogni anno con uno “sconto” le aziende che eseguono interventi per migliorare la salute e la sicurezza nei propri ambienti di lavoro sulla base delle indicazioni presenti nel nuovo Modello OT23 relativo alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

CHE COS’È IL MODELLO OT23?

Il Modello OT23 è il modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione da utilizzare per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

COME OTTENERE LA RIDUZIONE?

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione servizi online presente sul sito istituzionale dell’INAIL.

Oltre a presentare la domanda, l’azienda dovrà allegare la documentazione probante l’avvenuto intervento.

I documenti devono riportare la data e la firma del Datore di Lavoro o, a seconda degli interventi, anche degli altri soggetti specifici.

In merito alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, oltre alla data e alla firma sono necessarie l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all’anno 2022.

QUALI SONO GLI INTERVENTI CONSIDERATI MIGLIORATIVI PER LA PREVENZIONE?

L’INAIL predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione della riduzione del tasso medio in ragione della loro valenza dal punto di vista della prevenzione.

Gli interventi eventualmente attuati nel corso del 2022, e che quindi possono portare ad un beneficio per l’anno 2023, devono riguardare le seguenti sezioni:

A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) che include i rischi ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, caduta dall’alto, elettrico, punture di insetto e la sicurezza di macchine e trattori.

B: prevenzione del rischio stradale

C: prevenzione delle malattie professionali che include i rischi rumore, sostanze chimiche, radon, disturbi muscolo-scheletrici, microclima e la promozione della salute.

D: formazione, addestramento e informazione

E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

F: gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda.

QUALE SCADENZA E’ PREVISTA?

La domanda di riduzione, che va predisposta annualmente in via telematica sul portale INAIL, può essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023.

L’accesso al portale INAIL è consentito solo esclusivamente tramite l’utilizzo dello SPID del legale rappresentante dell’azienda.

Segnaliamo che sono state apportate delle modifiche rispetto alla versione precedente, in merito alla descrizione degli interventi e ai documenti probanti necessari per ottenere il riconoscimento dell’intervento effettuato.

Vi ricordiamo in ultimo che per ogni intervento realizzato l’INAIL assegna un punteggio.

Per potere accedere alla riduzione del tasso la somma dei punteggi ottenuti dovrà essere pari almeno a 100.

Il nostro studio è a disposizione per assistervi nell’implementazione degli interventi necessari per raggiungere il punteggio richiesto.

VALUTAZIONE SPECIFICA MICROCLIMA

Le condizioni microclimatiche di un luogo di lavoro possono interferire significativamente con le attività dei lavoratori. Negli ambienti produttivi si possono creare condizioni non confortevoli che possono ridurre la produttività ma anche favorire il verificarsi di infortuni e di piccoli malesseri.

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi nei luoghi di lavoro, compresi quelli legati alle condizioni microclimatiche, al fine di garantire la tutela del benessere psicofisico dei lavoratori.

Il rischio microclima può essere particolarmente rilevante nei luoghi di lavoro all’aperto e, in particolar modo, durante la stagione estiva o quella invernale. Durante questi periodi i lavoratori possono essere esposti a condizioni climatiche molto severe e per questo motivo, quando è possibile, è necessario proteggere la salute dei lavoratori creando adeguati sistemi di protezione.

COS’E’ IL MICROCLIMA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO?

Con il termine “microclima” s’intende l’insieme dei parametri fisici che caratterizzano l’aria dell’ambiente. La sensazione di benessere termico può essere condizionata anche da fattori individuali.

I principali parametri fisici ed oggettivi che influenzano il microclima sono:

  • temperatura dell’aria;
  • umidità relativa dell’aria;
  • temperatura media radiante;
  • velocità dell’aria (correnti d’aria).

I più importanti parametri soggettivi ed individuali che influiscono sul benessere termico sono:

  • metabolismo della persona;
  • abbigliamento indossato;
  • tipo di attività svolta.

Un microclima confortevole genera nelle persone una sensazione di comfort termico, in cui il lavoratore non avverte sensazioni di caldo o di freddo e dimostra uno stato di soddisfazione psichica per le condizioni microclimatiche ambientali.

Condizioni microclimatiche non corrette, possono dare luogo a diversi effetti negativi sulle persone, che vanno dalla semplice percezione di un disagio termico ad un’influenza negativa sulle loro funzioni vitali, andando ad incidere anche sull’attività lavorativa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il D.lgs 81/2008 al Titolo VIII, inserisce il microclima tra i rischi fisici, ma a differenza degli altri rischi fisici (rumore, vibrazione ecc.), non fornisce indicazioni su come valutare tale rischio.

Per la valutazione del microclima si fa riferimento alle Norme di buona tecnica (UNI, ISO) ed altre buone prassi, in modo da identificare e adottare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

La valutazione del microclima ambientale e del comfort dei lavoratori avviene attraverso la misurazione di parametri ambientali ed individuali, seguita dall’elaborazione di specifici indici di comfort che permettono di esprimere numericamente le condizioni microclimatiche dell’ambiente monitorato.

La periodicità della valutazione del rischio, come per gli altri agenti fisici, è prevista ogni quattro anni e in occasione di variazioni significative dell’ambiente di lavoro.

La valutazione specifica del microclima deve essere effettuata da una persona qualificata e in possesso di specifiche conoscenze in materia. Contattaci per ottenere una consulenza professionale di un nostro esperto che verificherà le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro della tua azienda.

D.M. 2 SETTEMBRE 2021 – NUOVI OBBLIGHI SICUREZZA ANTINCENDIO

Come già anticipato. Lo storico D.M 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è stato completamente abrogato con la successione di tre nuovi decreti emanati nell’autunno del 2021.

D.M. 01/09/2021 “Decreto Manutenzioni”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il primo dei tre decreti previsti recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il D.M. 01/09/2021  soprannominato “Decreto Manutenzioni” entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione e tratta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II dello stesso decreto.

D.M. 02/09/2021 – NUOVI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Dal 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il secondo decreto, il DM del 2 settembre 2021, che introduce importanti novità in materia di gestione della sicurezza , formazione dei lavoratori e degli addetti alla prevenzione incendi.

Il decreto si compone di cinque allegati. Nei primi due documenti viene approfondita, nello specifico, la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza, dall’indicare i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza, ai criteri da rispettare all’interno dei piani di emergenza.

IL PIANO DI EMERGENZA

L’obbligo di redigere il Piano di Emergenza è previsto per:

  • luoghi di lavoro dove ci sono almeno dieci lavoratori;
  • I luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente da numero dei lavoratori;
  • I luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro fuori dall’elenco citato il piano di emergenza non è obbligatorio, fermo restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.

CLASSIFICAZIONI RISCHIO E FORMAZIONE

Un’altra importante novità introdotta riguarda la classificazione delle attività e la tipologia di formazione e aggiornamento. Nel vecchio DM 10 marzo 1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio (basso, medio ed elevato), mentre il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (di tipo 1, 2 e 3).  Nel dettaglio:

  • aziende di livello 3 (aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione). È previsto un modulo teorico da 12 ore + modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore).
  • aziende di livello 2 (aziende con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) è previsto un modulo teorico da 5 ore + modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore).
  • aziende di livello 1 (aziende basso rischio, al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso). È previsto un modulo teorico da 2 ore + modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti sempre ogni 5 anni (2 ore)

A differenza di quanto previsto dal vecchio decreto, con il D.M del 02/09/2021 anche per le attività di livello 1, quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio, diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e l’aggiornamento andrà ripetuto con cadenza quinquennale.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.

Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene rispettato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Per la predisposizione di un piano antincendio e per la valutazione delle misure organizzative e gestionali in caso di incendio, affidati a noi, un nostro esperto ti aiuterà ad adeguarti alla nuova normativa vigente.

AGGIORNAMENTO DVR IN CASO DI RISCHIO BIOLOGIOCO DA CORONAVIRUS

Il Testo Unisco Sicurezza Lavoro stabilisce che il datore di lavoro valuti tutti i rischi durante l’attività lavorativa.

L’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 emersa nel 2020, ha evidenziato l’importanza di capire quali attività lavorative avrebbero dovuto aggiornare il Documento della Valutazione dei Rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è un documento che ha il compito di adattarsi alle caratteristiche dell’azienda e alla sua realtà, sia in termini di contenuti, sia in termini di periodicità della sua revisione da parte del datore di lavoro.

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DEVE AGGIORNARE IL DVR?

L’art. 29 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, indica che l’aggiornamento del DVR deve essere effettuato qualora intervengano le seguenti variazioni nella realtà aziendale:

  • significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto e introduzione di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi, inserimento di nuove mansioni);
  • in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
  • qualora gli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata ne diano indicazioni;
  • in caso di nuove nomine di figure o addetti all’emergenze all’interno dell’organigramma della sicurezza aziendale;
  • in caso di aggiornamenti della normativa vigente che di conseguenza implichino una revisione del documento di valutazione dei rischi.
AGGIORNAMENTO DVR IN CASO DI RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS?

Con la Direttiva UE 2020/739 del 03/06/2020, la Sindrome Respiratoria Acuta Grave da Coronavirus 2 (Sars-Cov-2) è stata inserita nell’elenco degli agenti biologici (agente biologico di categoria 3) della Direttiva 2000/54/CE – Direttiva generale agenti biologici lavoro, che a sua volta recepita nel D.Lgs 81/2008.

La pandemia ha colpito tutti i settori lavorativi è perciò il contagio da Coronavirus è un rischio che deve essere considerato dal datore di lavoro.

Pertanto, il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con la collaborazione del medico competente ed il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori, provvedono ad aggiornare il DVR, oltre ad adottare misure specifiche di prevenzione previste a tutela della salute dei lavoratori.

QUALI AZIENDE DEVONO ESEGUIRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORONAVIRUS?

L’inserimento del rischio Coronavirus nel DVR deve essere previsto per le attività che hanno delle caratteristiche tali per cui il rischio biologico sia un rischio presente nel contesto aziendale.

Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui:

  • i lavoratori abbiano contatti con il pubblico,
  • con clienti o fornitori o con soggetti potenzialmente infetti,
  • oppure siano tenuti a trasferte di lavoro in paesi con un maggior rischio ai fini della salute di esposizione al Coronavirus, ecc.

Le attività lavorative che non sono tenute ad aggiornare il DVR devono comunque creare una sorta di appendice al DVR in modo da dimostrare e dare evidenza di aver attuato tutte le precauzioni necessarie alla tutela della salute dei lavoratori.

Se la tua azienda ha bisogno di supporto per l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi contattaci o compila il form qui in basso, un nostro esperto ti aiuterà ad adeguarti alla normativa vigente.

NUOVE REGOLE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il Decreto Fiscale n.146 convertito in legge con approvazione del testo da parte della Camera dei Deputati, ha introdotto importanti novità al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Di assoluta e immediata rilevanza pratica il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

In questo articolo, spieghiamo in maniera chiara e dettagliata come assolvere al nuovo obbligo e le regole previste.

CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

La definizione del lavoratore autonomo occasionale è individuata dall’articolo 2222 del codice civile.

Un lavoratore autonomo occasionale è chi compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.

Le caratteristiche di un lavoro autonomo occasionale sono:

  • Prestazione non duratura;
  • non c’è l’inserimento nell’organizzazione dell’azienda committente per la quale si svolge il lavoro;
  • non c’è vincolo di coordinamento e subordinazione con il committente ed è questo l’aspetto che distingue questa tipologia contrattuale dalla prestazione occasionale dove l’attività viene svolta alle dipendenze del committente.
COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

L’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’avvio dell’attività di tali lavoratori.

Più precisamente la comunicazione potrà essere effettuata:

  • on line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it;
  • tramite posta elettronica certificata, trasmettendo un apposito modello;
  • via sms;
  • tramite app;
  • via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici).
SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE

L’obbligo di comunicazione preventiva spetta ai committenti che operano in qualità di imprenditori. È quindi il datore di lavoro che è obbligato ad inviare la comunicazione, il lavoratore non ha alcun obbligo.

I contenuti minimi da inserire nella comunicazione sono:

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e tempo di realizzazione. Nel caso in cui l’attività o il servizio non viene svolto nell’arco temporale indicato dovrà essere fatta una nuova comunicazione;
  • l’ammontare del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

La comunicazione una volta trasmessa potrà essere annullata o modificata in qualunque momento prima dell’inizio dell’attività.

SANZIONI

La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.