Pubblicato il 17 Febbraio 2023

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’articolo 20 del Decreto Legislativo 81/2008 riporta gli obblighi a carico di tutti i lavoratori.

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Tra le varie disposizioni previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, il lavoratore deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

Infine, il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione ed addestramento, organizzati dal Datore di Lavoro, sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.

CHE COSA SONO I DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)?

Il D.Lgs 81/08 definisce i Dispositivi di Protezione Individuale come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

I DPI devono essere scelti come seconda alternativa, in quanto il Datore di Lavoro come priorità deve definire un programma di attività che hanno lo scopo di prevenire il rischio all’interno della sua organizzazione.

QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I DPI?

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere marchiati CE.

La marcatura CE deve essere ben visibile sul dispositivo e se ciò non fosse possibile a causa della natura del DPI, la marcatura CE deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI, come ad esempio, le istruzioni per l’uso.

Inoltre, il fabbricante di Dispositivi di Protezione Individuale deve redigere la nota informativa in cui vengono specificate le istruzioni di utilizzo e le informazioni contenenti le modalità di magazzinaggio, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e di disinfezione.

Infine, un DPI per essere utilizzato deve presentare delle caratteristiche specifiche, tra esse ricordiamo:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire;
  • non costituire un rischio maggiore per il lavoratore che se ne serve;
  • essere adeguati alle caratteristiche del luogo lavorativo;
  • essere adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo;
  • essere ergonomici e funzionali alla salute dei lavoratori;
  • in caso di utilizzo di più DPI essi devono necessariamente essere compatibili tra loro;
  • essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
  • essere conformi e regolari secondo le normative in vigore;
CLASSIFICAZIONE DEI DPI

I DPI sono classificati in 3 tre categorie, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, Regolamento (UE) 2016/425.

I Dispositivi di Protezione Individuale di prima categoria (categoria I) proteggono il lavoratore dai seguenti rischi minimi:

  • Lesioni meccaniche superficiali
  • Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
  • Contatto con superfici calde che non superino i 50°C
  • Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole
  • Condizioni atmosferiche di natura non estrema

I Dispositivi di Protezione Individuale di seconda categoria (categoria II) sono quelli che non rientrano né nella prima categoria, né nella terza categoria.

I Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria (categoria III) proteggono il lavoratore dai rischi che potrebbero causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili:

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute
  • Atmosfere con carenza di ossigeno
  • Agenti biologici nocivi
  • Radiazioni ionizzanti
  • Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
  • Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aira -50°C o inferiore
  • Cadute dall’alto
  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione
  • Annegamento
  • Tagli da seghe a catena portatili
  • Getti ad alta pressione
  • Ferite da proiettile o da coltello
  • Rumore nocivo

Per i lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria, l’articolo 77 del D.Lgs 81/08 impone l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo degli stessi.

CONTROLLI E SCADENZE

Tutti i Dispositivi di Protezione individuale devono essere verificati visivamente dai lavoratori prima del loro utilizzo. Qualora il lavoratore riscontri delle anomalie deve comunicarlo tempestivamente al Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto.

In aggiunta i DPI dovranno essere sottoposti a controlli regolari secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti e riportate nelle istruzioni obbligatorie che devono accompagnare il dispositivo stesso.

Le istruzioni per la manutenzione dei DPI dovranno indicare la periodicità dei controlli e specificare se questi devono essere eseguiti da ditte specializzate.

In merito alla scadenza, deve essere sempre specificata dal fabbricante del dispositivo, che deve obbligatoriamente riportare nelle istruzioni la durata del Dispositivo di Protezione Individuale.

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