Il D.Lgs 116/2020 ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, denominato R.E.N.T.Ri.
COSA È R.E.N.T.Ri?
E’ il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione. Ad oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti attuativi che regolano gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del registro elettronico.
Il sistema, attivo in forma sperimentale dal giugno 2021, mira all’assolvimento tramite gestione digitale degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
CHI GESTISCE R.E.N.T.Ri?
Il RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizza ed è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e prevede due sezioni:
- Anagrafica: comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- Tracciabilità: comprensiva dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica:
• gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi;
• gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
• chi opera in qualità di commerciante e intermediari di rifiuti pericolosi;
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti).
Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
TEMPI DI ISCRIZIONE
Le tempistiche per l’iscrizione al RENTRi decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento negli scaglioni di seguito riportati:
• a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
• a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
• a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.
Non appena saranno emanati i decreti attuativi avremo maggiori indicazioni in merito.