Pubblicato il 9 Marzo 2022

INL: CIRCOLARE N.1 DEL 16 FEBBRAIO 2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n° 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni utili per comprendere le novità introdotte nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 che, in materia di formazione, interessano Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto.

Si tratta di una prima circolare sull’argomento che affronta le principali novità previste dalla riforma del Testo Unico Sicurezza e che sarà seguita da una seconda.

DATORE DI LAVORO

Il nuovo comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro, che fino ad oggi non era soggetto a obblighi formativi specifici, debba ricevere: “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Entro il 30 giugno la Conferenza Stato Regioni dovrà stabilire:

  • la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
  • la modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I nuovi obblighi previsti entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.

DIRIGENTI E PREPOSTI

La precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 già prevedeva obblighi formativi a carico di Dirigente e Preposto, stabilendo che: “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

Con la nuova formulazione, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede anche per Dirigente e Preposto una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” rimettendone, come nel caso del Datore di Lavoro, la disciplina al Nuovo Accordo Stato-Regioni.

Inoltre, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e i relativi aggiornamenti le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

I nuovi obblighi per il Preposto e Dirigente entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.

ADDESTRAMENTO

Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Le novità previste per l’Addestramento dei lavoratori, trovano immediata applicazione anche per quanto riguarda il tracciamento delle attività nei rispettivi registri.

La violazione degli obblighi di Addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Non utilizzabile ai fini sanzionatori il tracciamento nel registro, utile per le procedure di accertamento e probabilmente verrà inserito in una prossima disposizione

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