Pubblicato il 29 Dicembre 2021

I NUOVI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Le novità introdotte dalla legge n.215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza lavoro, con il DL 146/2021 hanno ridefinito il ruolo del preposto.

In questo articolo, illustreremo le principali modifiche che riguardano le funzioni del preposto, figura sempre più rilevante in materia di prevenzione.

NOMINA DEL PREPOSTO

Una delle prime novità riguarda l’art. 18 del D.Lgs 81/2008 dove viene introdotta la lettera b-bis:

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Ciò significa che il datore di lavoro deve oltre che individuare il preposto (o i preposti), incaricarlo formalmente, mediante appositi documenti allo scopo di renderlo maggiormente consapevole dell’importanza del ruolo svolto.

I NUOVI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

All’art. 19 del D.lgs 81/2008 troviamo gli obblighi del preposto, che sono stati amplianti. Il preposto assume un ruolo centrale, al fianco del lavoratore e dirigente.

L’attività del Preposto prevede:

  • di intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo loro le necessarie indicazioni in materia di sicurezza secondo le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, in applicazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale adottate;
  • di interrompere l’attività del lavoratore, ed informare i diretti superiori, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite;
  • di interrompere temporaneamente l’attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e segnalarle tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente.
LA NOMINA OBBLIGATORIA DEL PREPOSTO PER LE ATTIVITA’ IN APPALTO E SUBAPPALTO

I datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori), hanno l’obbligo di nominare il preposto anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.

Per le imprese che svolgono periodicamente lavori in appalto è consigliabile formare una squadra di preposti, così da garantire la copertura sui diversi cantieri.

FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Come specificato dall’art.37 del D.lgs.81/08, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione dell’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro.

Entro il 30 giugno verrà pubblicato un nuovo Accordo Stato Regioni, dove saranno specificati, la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il preposto, le attività di formazione devono essere eseguite esclusivamente in modalità in presenza. L’aggiornamento dovrà essere biennale e non più quinquennale, o ogni volta si ritiene necessario in presenza di nuovi rischi.

Se la tua azienda ha bisogno di supporto per regolarizzare la figura del preposto, contattaci o compila il form qui in basso, un nostro esperto ti contatterà in tempi brevi.

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