E’ stata pubblicata la versione aggiornata a gennaio 2022 del D.lgs 81/2008, che introduce numerose novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, scopriamo insieme le modifiche al testo unico sulla sicurezza
Le novità principali possono essere così sintetizzate per punti:
- ISPETTORATO DEL LAVORO: l’attività ispettiva viene svolta con parità di poteri e attribuzioni dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio (ATS) e dall’ispettorato nazionale del lavoro.
- ORGANISMI PARITETICI: hanno l’obbligo di comunicare annualmente all’ispettorato del lavoro e all’Inail i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
- LA FORMAZIONE DEL DDL: entro il 30 giugno sarà obbligatoria la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro. L’accordo Stato Regioni definirà la durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
- ADDESTRAMENTO: l’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di tutte le attrezzature e dispositivi di protezione individuale. Tutti gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in un apposito registro.
- FORMAZIONE: verranno specificati nell’accordo Stato Regioni le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria e le verifiche di efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa. La formazione e l’aggiornamento dei preposti devono essere svolti con modalità in presenza e devono essere rinnovate almeno ogni due anni o ogni qualvolta sia necessario a seguito dell’insorgenza di nuovi rischi
- LA SOSPENSIONE: sono stati ampliati i casi di sospensione per lavoro irregolare. Nel caso di lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività deve essere comunicata preventivamente all’ispettorato territoriale del lavoro. Non è più prevista la reiterazione del reato. Inserita la mancata notifica di inizio lavori in caso di esposizione all’amianto.
- I PREPOSTI: il datore di lavoro individua per le attività di sorveglianza i preposti. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi durante la vigilanza, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme e qualora fosse necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro le non conformità rilevate.
Se la tua azienda ha bisogno di supporto per mettersi in regola con le nuove disposizioni previste a seguito dell’aggiornamento del Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro può richiedere una consulenza o consultare tutti i nostri corsi sulla sicurezza.