Pubblicato il 3 Maggio 2022

NUOVA ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE – 28 aprile 2022

Il Ministro della Salute, in data 28 aprile 2022, ha firmato una nuova ordinanza, che prevede l’obbligo di mascherine al chiuso prorogato fino al 15 giugno 2022 solo per mezzi di trasporto, cinema, teatri, ospedali-RSA e scuole.

In tutti gli altri luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, dal 1° maggio, resta solo una raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione individuale.

LE NUOVE REGOLE SUI LUOGHI DI LAVORO

Nei luoghi di lavoro, pubblici e privati – tranne ospedali e Rsa – non è stato prorogato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, dispositivi che sono solo raccomandati. Si invitano pertanto i datori di lavoro a fornire ai lavoratori indicazioni circa le regole da seguire relativamente a questa fase transitoria.

Restano ferme fino al 31.12.2022 Le Linee Guida adottate il 1° aprile 2022 che disciplinano alcune specifiche attività (es. formazione, convegni, etc.).

OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2: I LUOGHI 

I luoghi in cui rimane l’obbligo di mascherina FFP2 sono i seguenti:

1.per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

In negozi, centri commerciali, supermercati, bar e ristoranti al chiuso la mascherina dal 1 maggio la mascherina non sarà più obbligatoria. Così come in uffici pubblici, banche, poste, musei, nonché dal barbiere, dal parrucchiere, dall’estetista. Ma trattandosi di luoghi al chiuso «pubblici» o «aperti al pubblico» l’utilizzo è raccomandato.

ESENZIONI DI MASCHERINA FFP2

L’obbligo di indossare la mascherina FFP2 non riguarda:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persona con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
VACCINO E GREENPASS DOVE RESTA L’OBBLIGO

Decade il 15 giugno 2022 prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.

Fino al 31 dicembre 2022 rimane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

SCUOLA

Permane l’obbligo fino alla fine dell’anno scolastico cosi come era già previsto dall’ultimo decreto anti-Covid di marzo; mentre nelle aule scolastiche basta la mascherina chirurgica.

STRUTTURE SANITARIE

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • i lavoratori,
  • gli utenti,
  • i visitatori,

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:

  • le strutture di ospitalità e lungodegenza,
  • le residenze sanitarie assistite (RSA),
  • gli hospice,
  • le strutture riabilitative,
  • le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
  • le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017

Contattami per informazioni

Chiamami al numero 339 6492345

Oppure compila il form qui sotto. Verrai ricontattato prima possibile.

Informativa Privacy*