Il 31 marzo 2022 è stato pubblicato il testo del nuovo Regolamento macchine, che prevede numerose novità e modifiche alla proposta originale del 21 aprile 2021.
Il nuovo Regolamento macchine andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.
Ecco le principali novità:
- distinzione tra macchine, prodotti correlati (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e quasi-macchine che sono tutti prodotti soggetti al regolamento;
- modifica della definizione di “componente di sicurezza”, che può essere fisico, digitale o di natura mista;
- introdotta la definizione di “funzione di sicurezza”: funzione che serve per realizzare una misura di protezione, per eliminare o, se non possibile, per ridurre i rischi e la cui mancanza può comportare un aumento dei rischi;
- modificata la definizione di “modifica sostanziale”, ovvero modifica di un macchinario o di un prodotto correlato, con mezzi fisici o digitali dopo che il macchinario o il prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista dal fabbricante e modifica la sua specifica applicazione originaria e la destinazione d’uso e che ne pregiudica la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente e che richiede ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o richiede misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica della macchina;
- precisato che se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sicurezza di una parte di un insieme, la persona che effettua la modifica è considerata fabbricante solamente per la parte interessata di tale insieme;
- precisati gli obblighi riguardanti le istruzioni quando fornite in formato digitale:
- indicare sul macchinario e in un documento di accompagnamento come accedere alle istruzioni digitali;
- descrivere chiaramente quale versione delle istruzioni corrisponde al modello del macchinario;
- presentare le istruzioni in un formato che consenta all’utente finale di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che possa accedervi in qualsiasi momento, in particolare durante un guasto della macchina; questo requisito si applica anche a un macchinario in cui il manuale di istruzioni è incorporato nel software del macchinario stesso;
- metterle a disposizione online durante il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e per non meno di 10 anni dopo l’immissione sul mercato del prodotto;
- fornirle gratuitamente in formato cartaceo su richiesta dell’acquirente;
- modifica della procedura per la valutazione della conformità delle quasi macchine
- le quasi-macchine devono essere progettate e costruite conformemente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti;
- devono essere implementate procedure per garantire la conformità di quasi-macchine prodotte in serie; i fabbricanti devono tenere conto delle modifiche del processo produttivo, delle caratteristiche delle quasi-macchine e delle modifiche alle norme armonizzate o alle specifiche comuni;
- le quasi-macchine devono riportare l’indicazione di informazioni che ne consentano l’identificazione univoca e del nome e indirizzo del fabbricante;
- le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione UE possono essere fornite in formato digitale; tuttavia, su richiesta dell’acquirente, le istruzioni per l’assemblaggio devono essere fornite gratuitamente in formato cartaceo;
- le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione UE devono essere in una lingua facilmente comprensibile dalla persona che incorpora la quasi-macchina, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;
- precisazione degli obblighi per gli importatori e i distributori di macchine o prodotti correlati;
- inserimento degli obblighi per gli importatori e i distributori di quasi-macchine;
- precisazioni sulle “specifiche (tecniche) comuni” che possono essere adottate dalla commissione in assenza di norme armonizzate e sul ruolo delle parti interessate nel processo di redazione di queste specifiche; se viene pubblicata una norma armonizzata che copre gli stessi aspetti di una specifica comune, la norma armonizzata rimpiazza la specifica comune;
- indicazione dello scopo e del contenuto della dichiarazione di incorporazione UE per le quasi-macchine:
- attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili;
- deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui la quasi-macchina è immessa sul mercato;
- se una quasi-macchina è soggetta a più atti dell’Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, la dichiarazione di incorporazione UE include una dichiarazione di conformità a questi atti dell’Unione;
- suddiviso l’elenco dei prodotti in allegato I (ex allegato IV della direttiva 2006/42/CE) in parte A e parte B, con due differenti procedure per la valutazione della conformità descritte nell’articolo 21;
- modificati parzialmente alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato III;
- aggiunta lettera C all’allegato IV riguardante la documentazione tecnica pertinente per macchine modificate sostanzialmente;
- aggiunta lettera C all’allegato V riguardante la dichiarazione di conformità UE per macchine modificate sostanzialmente;
- aggiunta lettera B all’allegato VI riguardante il controllo interno della produzione per quasi-macchine;
- aggiunto l’allegato IXa riguardante la procedura di valutazione della conformità basata sulla verifica dell’unità;
- indicati nell’allegato X i contenuti delle istruzioni per l’assemblaggio per le quasi-macchine