Pubblicato il 21 Dicembre 2021

OBBLIGO FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n.146/2021) definisce di fatto una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Il nuovo art. 37, comma 7, del D.lgs.81/08 stabilisce che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi è estesa anche al datore di lavoro l’obbligatorietà della formazione, che attualmente è prevista per i dirigenti e preposti.

Come funzionerà la formazione in materia di salute e sicurezza lavoro per il datore di lavoro? Ad oggi. Il datore ha la possibilità, qualora ricopra il ruolo di Rspp, di frequentare dei corsi di formazione in merito.

Entro il 30 giugno la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che:

  • individui “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro;
  • stabilisca come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;

A breve, quindi, oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro riceveranno un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento in materia di salute e sicurezza lavoro, secondo quanto verrà indicato dall’accordo che verrà raggiunto.

In caso di violazioni degli obblighi formativi, gli ispettori potranno adottare le seguenti sanzioni:

  • arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro;
  • sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia salute e sicurezza sul lavoro. Le gravi violazioni sono elencate nell’allegato I del D.Lgs 81/08, dove al punto 3 troviamo per la mancata formazione ed addestramento, oltre alla sospensione, è prevista una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Tuttavia, l’Ispettorato del Lavoro, con la circola n.4/2021, ha specificato che il provvedimento di sospensione scatta “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Non è chiaro se l’Ispettorato si riferisca anche ai datori di lavori, poiché per questi ultimi è previsto solo l’obbligo di formazione.

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