Pubblicato il 21 Ottobre 2021

RIDUZIONE TASSO INAIL – MODULO OT23

L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durante il 2021.

Nel modulo, che nella struttura risulta invariata rispetto a quello precedente, l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi al fine della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Nel nuovo modello gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie:

  • Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • Prevenzione del rischio stradale
  • Prevenzione delle malattie professionali
  • Formazione, addestramento, informazione
  • Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • Gestione delle emergenze e DPI

Di seguito le novità principali:

  • l’inserimento dell’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.);
  • la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-182;
  • eliminazione dell’intervento A-3.1;
  • possibilità di realizzare gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine oleose) e C-4.2 (automazione di una fase operativa che comporta la movimentazione manuale dei carichi) mediante noleggio o leasing delle macchine. Sono invece esclusi gli interventi relativi all’installazione di dispositivi per la prevenzione di rischio stradale a bordo di veicoli aziendali (B-5, B-6, B-8 e B9).

La valutazione degli interventi migliorativi è in funzione della genesi di un punteggio.

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono state semplificate e per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100 punti.

La scadenza per ottenere i benefici dell’agevolazione legata all’OT23 relativa all’anno 2021 è prevista per il 28/02/2022; la domanda si riferisce a interventi messi in atto nell’anno precedente, ovvero nel corso dell’anno 2021.

La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%, nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo che il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

  • Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%
  • Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
  • Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
  • Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%

 

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