L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durante il 2021.
Nel modulo, che nella struttura risulta invariata rispetto a quello precedente, l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi al fine della riduzione del tasso medio per prevenzione.
Nel nuovo modello gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie:
- Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Prevenzione del rischio stradale
- Prevenzione delle malattie professionali
- Formazione, addestramento, informazione
- Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Gestione delle emergenze e DPI
Di seguito le novità principali:
- l’inserimento dell’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.);
- la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-182;
- eliminazione dell’intervento A-3.1;
- possibilità di realizzare gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine oleose) e C-4.2 (automazione di una fase operativa che comporta la movimentazione manuale dei carichi) mediante noleggio o leasing delle macchine. Sono invece esclusi gli interventi relativi all’installazione di dispositivi per la prevenzione di rischio stradale a bordo di veicoli aziendali (B-5, B-6, B-8 e B9).
La valutazione degli interventi migliorativi è in funzione della genesi di un punteggio.
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono state semplificate e per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100 punti.
La scadenza per ottenere i benefici dell’agevolazione legata all’OT23 relativa all’anno 2021 è prevista per il 28/02/2022; la domanda si riferisce a interventi messi in atto nell’anno precedente, ovvero nel corso dell’anno 2021.
La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%, nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo che il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
- Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%
- Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
- Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
- Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%