Pubblicato il 31 Marzo 2022

SICUREZZA ANTINCENDIO: ECCO I NUOVI DECRETI

Lo storico D.M. 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è stato completamente abrogato con la successione di tre nuovi decreti emanati nell’autunno del 2021.

Vista la portata della normativa, il legislatore ha previsto che l’entrata in vigore dei decreti avverrà un anno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in giorni diversi essendo i decreti pubblicati in date differenti.

ELENCO DECRETI

I nuovi decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono i seguenti:

  • D.M. 01/09/2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, che entrerà in vigore dal 25/09/2022.
  • DM. 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, che entrerà in vigore dal 04/10/2022.
  • DM. 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro”, che entrerà in vigore dal 29/10/2022.

Vediamo in breve le principali novità previste dai decreti sopra indicati.

DECRETO “MANUTENZIONI” – D.M. 01/09/2021

Il D.M. 01/09/2021 soprannominato “Decreto Manutenzioni” tratta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il nuovo decreto definisce i criteri per garantire l’efficienza di misure di prevenzione e protezione fondamentali per garantire persone e beni dal rischio incendio.

Le aziende che eseguono gli interventi di manutenzione dovranno obbligatoriamente qualificare il personale addetto che svolge i controlli periodici e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove vengono indicati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione svolti, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme tecniche o dal manuale d’uso e manutenzione. Il registro deve essere sempre aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori presenti e adeguatamente istruiti.

DECRETO “GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO” – D.M. 02/09/2021

Il D.M. 02/09/2021 nominato “Decreto Gestione Sicurezza Antincendio” individua i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

In particolare, il Datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’obbligo di redigere il Piano di Emergenza è previsto per:

  • luoghi di lavoro dove ci sono almeno dieci lavoratori;
  • I luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente da numero dei lavoratori;
  • I luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011;

Nei casi in cui non è previsto l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza Incendio, devono essere comunque adottate delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, e tali misure devono essere inserite all’interno del Documento Valutazione Rischi.

I lavoratori devono avere un’adeguata formazione antincendio e una preparazione all’emergenza attraverso:

  • esercitazioni antincendio almeno annuali;
  • esercitazioni supplementari;
  • coinvolgimento di tutti i lavoratori ed eventualmente altre persone presenti;
  • verbalizzazione dell’esercitazioni svolte;
  • collaborazione e coordinamento per più occupanti dello stesso edificio;

Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi d’incendio individua i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

I suddetti lavoratori frequentano corsi di formazione e di aggiornamento con cadenza quinquennale, tenuti da docenti che possiedo specifici requisiti in materia di prevenzione incendi.

DECRETO “MINICODICE” – D.M. 03/09/2021

Il D.M. 03/09/2021 denominato “mini codice” stabilisce i criteri generali che individuano le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitare le conseguenze nel caso di verifica dello stesso e le misure precauzionali di esercizio.

Il nuovo D.M. fornisce indicazioni in merito ai criteri per:

  • Valutazione del Rischio Incendio;
  • scelta delle misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio

da adottare per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, producendo quello che è stato definito come “mini codice” di Prevenzione Incendi.

Il MINI CODICE di Prevenzione Incendi dà indicazioni in merito a:

  • Valutazione del Rischio di Incendio
  • Strategia Antincendio

trattando le misure di prevenzione incendi e di protezione antincendio quali:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Caratteristiche del sistema d’esodo
  • Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
  • Progettazione del sistema d’esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Per approfondire ulteriormente le novità previste dai nuovi decreti e per adeguare la tua azienda alle nuove disposizioni sulla prevenzione incendi richiedi una consulenza compilando il form qui in basso o contattaci.

 

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