Pubblicato il 16 Marzo 2022

SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

In dicembre 2021, la Legge n. 215, ha apportato numerose variazioni rilevanti al D. Lgs 81/2008.

Una delle modifiche più rilevanti apportate al D.Lgs 81/2008 è sicuramente la sospensione dell’attività imprenditoriale

In questo articolo vi illustreremo le principali novità introdotte all’art.14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro che prevedono un inasprimento al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

La sospensione dell’attività imprenditoriale non è di certo una novità in materia di sicurezza lavoro, infatti il provvedimento era previsto sin dalla prima edizione del D.Lgs 81/2008. Con le novità introdotte sono state modificati i criteri di applicazione di tale provvedimento, con maggiori rischi per le imprese che violano la legge in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro.

PRINCIPALI MODIFICHE

Di seguito vi elenchiamo le modifiche sostanziali sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale:

  • Gli organi ispettivi devono disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale
  • La sospensione viene disposta in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
  • Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. n. 50/2016».  Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
  • Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
  • La revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20%della somma aggiuntiva dovuta
CASI IN CUI E’ PREVISTA LA SOSPENSIONE

I casi in cui è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale sono:

-Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

-Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.

-Mancata formazione ed addestramento.

-Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).

-Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).

-Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.

-Mancanza di protezioni verso il vuoto.

-Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

-Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

-Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

-Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

-Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

I casi sopra elencati, sono situazioni che spesso si riscontrano nei luoghi di lavoro e vengono considerati come gravi irregolarità che una volta accertati costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Una volta accertate le violazioni delle norme antinfortunistiche, l’organo ispettivo procede oltre alla sospensione all’applicazione di sanzione pecuniarie.

SANZIONI

Le sanzioni variano a seconda della tipologia di violazione e possono essere così sintetizzate:

  • €2500: a seguito della mancata elaborazione del DVR, del Piano di Emergenza ed evacuazione, del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
  • €3000: mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; mancanza di protezioni verso il vuoto; mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; lavori in prossimità delle linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizione organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti; omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • €300: mancata formazione ed addestramento e fornitura del dispositivo di protezione  individuale contro le cadute dall’alto per ciascun lavoratore.

Se la tua azienda ha bisogno di supporto per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 che in caso di violazione costituiscono il presupposto per la sospensione dell’attività, può richiedere una consulenza compilando il form qui in basso o consultare i servizi di formazione di sostengo alle imprese che offriamo.

 

 

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