Pubblicato il 16 Maggio 2022

TUTELA LAVORATRICI GESTANTI

Il Testo Unisco Salute e Sicurezza Lavoro si basa sui principi che tutelano tutti i lavoratori ma in particolare le categorie particolarmente esposte a rischio.
Tra queste categorie, rientrano sicuramente le donne in gravidanza per le quali il Testo Unico prevede speciali misure di tutela che vanno dal periodo di gestazione fino al periodo dell’allattamento.

Per la tutela delle lavoratrici in gravidanza è stata istituita una normativa specifica, il D.lgs 151/2001, definita anche come “Testo Unico a tutela della maternità e paternità”.

In questo articolo tratteremo i principali adempimenti ed obblighi del datore di lavoro nei confronti delle lavoratrici in gravidanza.

Tra gli obblighi del datore di lavoro, l’art 28 del D.lgs 81/08, prevede che il datore di lavoro valuti tutti i possibili rischi specifici e le attività che devono essere evitate per tutelare le lavoratrici in gravidanza

All’interno del Documento Valutazione Rischi, deve esserci una sezione dedicata alla valutazione del rischio per le donne gestanti, puerpere, o in allattamento.

La procedura di tutela delle lavoratrici in gravidanza comprende vari step, scopriamo quali.

ACCERTAMENTO GRAVIDANZA

Una volta accertato lo stato di gravidanza, la lavoratrice deve effettuare la comunicazione al datore di lavoro, presentando un apposito certificato medico di gravidanza.

Successivamente il datore di lavoro dovrà:

  • segnalare lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento secondo le procedure aziendali;
  • informare lavoratrice e RLS dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  • informare lavoratrice e RLS sulle attività che devono essere evitate e sui DPI idonei;
  • informare lavoratrice e RLS sulle misure preventive e protettive per la tutela della stessa e del nascituro;
  • informare lavoratrice e RLS sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale prevista;
  • verificare la possibilità mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, prevedendo eventuali limitazioni o cambi di mansioni;
RIENTRO AL LAVORO

La ripresa dell’attività lavorativa comporta alcune restrizioni, in particolare:

  • PRIMI 7 MESI DOPO IL PARTO: la lavoratrice non può essere adibita a lavori e mansioni fonte di rischio per il puerperio o per l’allattamento;
  • PRIMI 12 MESI DOPO IL PARTO: la lavoratrice non può essere adibita al lavoro notturno (ovvero turni che vanno dalle ore 24:00 alle ore 6:00);
  • PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO: la lavoratrice ha diritto a 2 periodi di riposo di un’ora ciascuno (1 periodo solo se l’orario lavorativo è inferiore a 6 ore)

Se l’allattamento si protrae oltre al 7° mese è consigliabile richiedere una certificazione al proprio pediatra che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l’allattamento, che dovrà essere inoltrata al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di non idoneità a tali mansioni.

Tale certificazione è rinnovabile, ed è previsto che alla sospensione la lavoratrice venga sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità.

Per quanto riguarda, invece, i periodi di riposo sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative e devono essere retribuite e prevedono il diritto della lavoratrice di uscire dall’Azienda. In caso di parto gemellare i periodi di riposo si raddoppiano.

LAVORI VIETATI IN GRAVIDANZA

Il D.lgs 81/08 e il D.lgs 151/01 prevedono che la lavoratrice non svolga attività lavorativa nel periodo che va da 2 mesi prima la data del parto a 3 mesi successivi al parto.

Alcune attività lavorative particolarmente pericolose e faticose sono vietate durante il periodo di gravidanza e per un periodo post parto che può arrivare fino a sette mesi.

Tra le attività a rischio indicate nelle normative e quindi vietate troviamo:

  • Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc.)
  • Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute
  • Movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio)
  • Lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esigo sforzo
  • Uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni
  • Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.)
  • Lavori a bordo i qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman)
  • Lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.)
  • Lavoro notturno

Hai un’azienda e non sai come gestire il rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza? Il tuo Documento Valutazione Rischi non prevede una sezione apposita per la tutela delle lavoratrici?

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