Pubblicato il 24 Maggio 2022

LA FIGURA DEL RLS

In questo articolo parleremo della figura aziendale del RLS, presente nello Statuto dei Lavoratori (L. n.300/1970) e successivamente approfondita nel Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo scopo di individuare la figura del RLS nelle varie aziende è quello di rendere partecipi i lavoratori in tema di salute e sicurezza, ma anche di trovare un portavoce tra i lavoratori e le altre figure che in azienda si occupano di prevenzione e protezione.

COSA SIGNFICA RLS

L’acronimo RLS significa: “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” e come previsto dal D.lgs. 81/08 è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ELEZIONE RLS

L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è un diritto e una facoltà dei lavoratori; perciò, il datore di lavoro non ha nessun obbligo o potere decisionale nella scelta di tale figura.

Qualora i lavoratori non procedano alla nomina del RLS, il datore di lavoro non avrà alcuna sanzione, ma è responsabilità del datore stesso di informare i dipendenti sulla possibilità di eleggere e successivamente formare il RLS.

Il lavoratore che non vuole assumere il ruolo di RLS può rifiutarsi. Se all’interno dell’azienda non si trova una persona che ricopra questa figura, allora i compiti vengono svolti dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) come specificato nell’articolo 48 del Decreto Legislativo in materia di sicurezza sul lavoro. In questo caso, è compito del datore di lavoro fare richiesta per questo ruolo rivolgendosi all’Organismo Paritetico.

QUANTI RLS DEVONO ESSERE ELETTI?

Il numero di RLS e le modalità di designazione ed elezione cambiano in base alle dimensioni dell’azienda ed al settore di appartenenza:

  • in aziende o unità produttive che impiegano sino a 200 lavoratori: 1 rappresentante;
  • in aziende o unità produttive che impiegano da 201 a 1.000 lavoratori: 3 rappresentanti;
  • in aziende o unità produttive che impiegano più di 1.000 lavoratori: 6 rappresentanti.
COSA FA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?

Il Testo Unico sicurezza nei luoghi di lavoro indica i compiti fondamentali del RLS

  • può effettuare sopralluoghi per valutare le condizioni in cui operano i dipendenti, dei macchinari e dei sistemi di produzione;
  • riceve e consulta il documento di valutazione dei rischi in modo da offrire un suo punto di vista circa le attività di prevenzione da adottare;
  • partecipa alle riunioni periodiche con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti per la prevenzione incendi e il medico competente;
  • offre consulenza circa la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza, ma anche la valutazione dei rischi;
  • viene consultato per la designazione del responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • può fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) in caso di inadeguate misure di prevenzione e protezione;
  • viene consultato circa l’organizzazione della formazione degli addetti all’ attività di lotta antincendio e primo soccorso;
  • organizza attività volte a insegnare ai dipendenti come tutelare la propria sicurezza sul lavoro;
  • comunica con i professionisti della vigilanza.
FORMAZIONE DEL RLS

Come indicato dall’art.37 comma 10 del D.Lgs. 81/08 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato.

Il corso di formazione prevede una durata di 32 ore. Al termine dell’attività formativa deve essere svolta una verifica di apprendimento.

È previsto un aggiornamento periodico annuale per il RLS, la cui durata varia a seconda delle dimensioni dell’azienda.

Se hai bisogno di maggiori informazioni in merito ai corsi per il Rappresentante dei lavoratori ed eventuali corsi di aggiornamento contattaci o compila il form qui in basso.

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