Pubblicato il 17 Dicembre 2021

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DL 146/2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la pubblicazione della Circolare n.4 del 9 settembre ha fornito maggiori chiarimenti in merito ai nuovi obblighi e regole per aziende e datori di lavoro, in recepimento alle disposizioni del DL 146/2021, che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni.

Le prime istruzioni erano state fornite con la Circolare 3 del 9 novembre che si era soffermata sulle modifiche dell’articolo 14 del Dlg.s 81, mentre adesso la nuova Circolare fornisce le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza.

La sospensione verrà adotta nei seguenti casi:

  • Mancata elaborazione del DVR(Documento Valutazione Rischi): sospensione dell’attività in caso di mancata elaborazione del DVR, mentre nell’ipotesi in cui non venga esibito in sede di accesso, perché custodito in un luogo diverso, verrà adottato il provvedimento di sospensione fino alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro dovrà consegnare il suddetto documento;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: come previsto per il DVR, viene sospesa l’attività per le aziende che non hanno redatto il Piano, mentre viene concesso un minimo di tempo per esibirlo qualora fosse in altra sede;
  • Mancata Formazione e addestramento: sospensione immediata qualora fosse prevista la partecipazione del lavoratore ai corsi di formazione e di addestramento;
  • Mancato servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile: sospensione per il datore di lavoro che non ha costituito il servizio di prevenzione e protezione né nominato il RSPP;
  • Mancata elaborazione POS (Piano Operativo Sicurezza):sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS;
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: sospensione se viene accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: la sospensione è prevista nel caso in cui le protezioni verso il vuoto risultino mancanti o insufficiente;

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